Decreto legislativo 07.10.2019, n. 114
Capo I - Modifiche al codice della giustizia contabile di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174
1. All'articolo 39 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e recano l'intestazione "Repubblica italiana"»;
b) al comma 2, lettera g), dopo le parole «e dell'estensore» sono aggiunte le seguenti «o del giudice monocratico»;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. La decisione è nulla se mancano gli elementi di cui alle lettere e) e g) del comma 2, nonché se mancano, e non risultano dal verbale di udienza, gli elementi di cui alle lettere a), b), d) e f) del comma 2 e l'indicazione che è stato sentito il pubblico ministero.»;
d) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Se, dopo la pronuncia della sentenza, il presidente non la può sottoscrivere per morte o altro impedimento, essa è sottoscritta dal componente più anziano del collegio, purché prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento; se l'estensore non può sottoscrivere la sentenza per morte o altro impedimento, è sufficiente la sottoscrizione del presidente, purché prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento.»
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