Decreto legislativo 07.10.2019, n. 114
Capo I - Modifiche al codice della giustizia contabile di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174
1. All'articolo 77 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole «dei beni mobili e immobili» sono inserite le seguenti: «della controparte»;
b) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento, sulla domanda provvede il presidente della sezione d'appello, con decreto motivato, procedendo contestualmente a fissare l'udienza di comparizione delle parti innanzi al giudice monocratico designato entro un termine non superiore a quarantacinque giorni, nonché ad assegnare al procuratore generale un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la notificazione della domanda e del decreto. Si applicano i termini e le modalità di cui all'articolo 74, commi 3 e 4.
3. L'ordinanza del giudice designato è reclamabile al collegio secondo le modalità e i termini previsti dall'articolo 76.».
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