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Decreto legislativo 07.10.2019, n. 114

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, recante codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124. (G.U. 16.10.2019, n. 243)

Capo I - Modifiche al codice della giustizia contabile di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174

Art. 38 - Modifiche all'articolo 77 del codice della giustizia contabile - Sequestro conservativo in appello

1. All'articolo 77 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole «dei beni mobili e immobili» sono inserite le seguenti: «della controparte»;

b) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento, sulla domanda provvede il presidente della sezione d'appello, con decreto motivato, procedendo contestualmente a fissare l'udienza di comparizione delle parti innanzi al giudice monocratico designato entro un termine non superiore a quarantacinque giorni, nonché ad assegnare al procuratore generale un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la notificazione della domanda e del decreto. Si applicano i termini e le modalità di cui all'articolo 74, commi 3 e 4.

3. L'ordinanza del giudice designato è reclamabile al collegio secondo le modalità e i termini previsti dall'articolo 76.».

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