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Decreto legislativo 07.10.2019, n. 114

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, recante codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124. (G.U. 16.10.2019, n. 243)

Capo I - Modifiche al codice della giustizia contabile di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174

Art. 49 - Modifiche all'articolo 105 del codice della giustizia contabile - Incidente di falso

1. All'articolo 105 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, dopo le parole «dalla parte che ha dedotto la falsità» sono inserite le seguenti: «, unitamente all'istanza di fissazione di udienza»;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Se nessuna parte deposita la copia della sentenza nel termine di tre mesi dal suo passaggio in giudicato, il giudizio è dichiarato estinto anche d'ufficio.».

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