Decreto legislativo 07.10.2019, n. 114
Capo I - Modifiche al codice della giustizia contabile di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174
1. All'articolo 17 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole «sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riassunto» sono sostituite dalle seguenti: «sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se la medesima è riproposta» e le parole «, entro il termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione del passaggio in giudicato della sentenza» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza»;
b) al comma 4, le parole «ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda,» sono soppresse e dopo le parole «nel termine di tre mesi dalla pubblicazione della decisione delle sezioni unite» sono inserite le seguenti: «e ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se proposta fin dall'instaurazione del primo giudizio»;
c) al comma 7, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Nel caso di difetto di giurisdizione del giudice contabile, per la dichiarazione di inefficacia della misura cautelare su ricorso della parte interessata si applica la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 78.»;
d) al comma 8, le parole «Nei giudizi di responsabilità patrimoniale amministrativa di danno,» sono sostituite dalle seguenti: «Nei giudizi di responsabilità amministrativa per danno all'era
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