Decreto legislativo 07.10.2019, n. 114
Capo I - Modifiche al codice della giustizia contabile di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174
1. All'articolo 20 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «finché la causa non è decisa» sono sostituite dalle seguenti: «finché la causa non è decisa in primo grado»;
b) al comma 3, primo periodo, la parola «territorialmente» è soppressa; al secondo periodo, le parole «davanti al giudice indicato, questo,» sono sostituite dalle seguenti: «davanti al giudice indicato come competente, questi,» e dopo le parole «richiede d'ufficio il regolamento di competenza» sono inserite le seguenti: «alle sezioni riunite»;
c) al comma 4, la parola «territoriale» è soppressa e le parole «si applica l'articolo 17, comma 7, con riferimento al giudice dichiarato competente» sono sostituite dalle seguenti: «esse perdono la loro efficacia trenta giorni dopo la pubblicazione del provvedimento che dichiara il difetto di competenza del giudice che le ha emanate. Le parti possono riproporre le domande cautelari al giudice competente».
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