D.P.C.M. 21.10.2019, n. 155
Capo I - Uffici di diretta collaborazione del Ministro
1. Gli Uffici di diretta collaborazione esercitano i compiti di supporto all'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e le strutture dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Sono Uffici di diretta collaborazione del Ministro:
a) l'Ufficio di Gabinetto;
b) l'ufficio legislativo;
c) l'ufficio stampa;
d) la segreteria del Ministro;
e) la segreteria tecnica del Ministro;
f) le segreterie dei sottosegretari di Stato.
3. Per lo svolgimento degli incarichi istituzionali delegati dal Ministro, i sottosegretari di Stato si avvalgono dell'Ufficio di Gabinetto, dell'ufficio legislativo e dell'ufficio del consigliere diplomatico, che opera presso l'Ufficio di Gabinetto.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.