D.P.C.M. 21.10.2019, n. 155
Capo I - Uffici di diretta collaborazione del Ministro
1. Il Capo di Gabinetto coordina gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, riferendo al medesimo, ed assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attività di gestione dei Dipartimenti e delle Direzioni generali; verifica gli atti da sottoporre alla firma del Ministro; cura gli affari e gli atti la cui conoscenza è sottoposta a particolari misure di sicurezza e cura i rapporti con l'Organismo indipendente di valutazione della performance.
2. Il Capo di Gabinetto è nominato dal Ministro tra dirigenti delle pubbliche amministrazioni, magistrati ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, professori universitari, nonché tra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso delle capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici e alle esperienze maturate.
3. Il Capo di Gabinetto può nominare fino a tre vice Capo di Gabinetto, di cui uno con funzioni vicarie. I vice Capo di Gabinetto possono essere scelti tra dirigenti di seconda fascia appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché, nel numero di non più di uno, tra i soggetti di cui all'articolo 9, comma 3.
4. L'Ufficio di Gabinetto supporta il Capo di Gabinetto nello svolgimento delle proprie funzioni o di quelle delegate dal Ministro.
5. Nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto opera il Consigliere diplomatico del Ministro, scelto tra funzionari appartenenti alla carriera diplomatica, che assiste il Ministro nelle iniziative in campo internazi
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