Nota MIUR 28.10.2019, prot. n. 22110
Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione - anno scolastico 2019/2020 Candidati interni ed esterni: termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione.
1. Candidati
1. A Candidati interni
1. A.a Studenti dell'ultima classe (termine presentazione domande: 30 novembre 2019)
Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati interni gli studenti che hanno frequentato l'ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie.
L'ammissione all'esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico/coordinatore didattico o da suo delegato.
Secondo quanto disposto dall'articolo 13, comma 3, del d.lgs. 62 del 2017, sono equiparati ai candidati interni gli studenti in possesso del diploma professionale quadriennale di «Tecnico», conseguito nei percorsi del Sistema di istruzione e formazione professionale, che abbiano positivamente frequentato il corso annuale previsto dall'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e recepito dalle Intese stipulate tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le Regioni o Province autonome.
1. A.b Studenti della penultima classe - abbreviazione per merito (termine presentazione domande: 31 gennaio 2020)
Ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del d.lgs. n. 62 del 2017 sono ammessi, a domanda, direttamente all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, gli studenti che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel compor
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