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Decreto Ministero Dell'Interno 07.08.2020, n. 174

Regolamento in materia di assunzione dei testimoni di giustizia in una pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera h), della legge 11 gennaio 2018, n. 6. (G.U. 21.12.2020, n. 316)

Art. 3 - Requisiti di applicazione

1. Possono essere ammessi al programma di assunzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera h), della legge 11 gennaio 2018, n. 6, coloro ai quali non è stata applicata la speciale misura della capitalizzazione del costo dell'assegno periodico di cui all'articolo 7, comma 1, lettera g), della medesima legge ovvero, prima della data di entrata in vigore della legge n. 6 del 2018, la misura della capitalizzazione e le altre misure di assistenza economica finalizzate al reinserimento sociale di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e che non abbiano altrimenti riacquistato l'autonomia lavorativa o il godimento di un reddito proprio, equivalenti a quelli pregressi.

2. In conformità a quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera h), della legge n. 6 del 2018, il diritto all'assunzione presso una pubblica amministrazione è riconosciuto ai soggetti di cui all'articolo 2 salvo che i medesimi siano stati destinatari di provvedimenti di revoca delle speciali misure di protezione di cui al Capo II della legge 11 gennaio 2018, n. 6, o di revoca o mancata proroga delle speciali misure ovvero dello speciale programma di protezione, disposti dalla Commissione centrale ai sensi dell'articolo 13-quater, comma 2, del decreto-legge n. 8 del 1991.