Decreto M.I. 07.08.2020, n. 90
Formula iniziale
VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare l'art. 1 che, in modifica al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
VISTO il decreto legge 8 aprile 2020, n. 22 recante "Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica" convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, e in particolare l'articolo 2, comma 08, ai sensi del quale: "Ai fini dell'accesso ai percorsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, in riconoscimento dell'esperienza specifica maturata, a decorrere dal V ciclo i soggetti che nei dieci anni scolastici precedenti hanno svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sullo specifico posto di sostegno del grado cui si riferisce la procedura, accedono direttamente alle prove scritte";
VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104 recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
VISTA la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico";
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", ed in particolare l'articolo 1, commi da 110 a 114;
VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 recante "Norme per la Promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n.107;
VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", e in particolare gli articoli 5 e 13;
VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2011, recante "Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249", di seguito "D.M. Sostegno";
VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2019, n. 92 recante "Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni", che ha modificato il citato "D.M. Sostegno";
VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 12 febbraio 2020, n. 95 concernente l'attivazione dei percorsi del V ciclo di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità;
VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 11 marzo 2020, n. 176 concernente la proroga delle date di svolgimento dei test preliminari a seguito dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020;
VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 28 aprile 2020, n. 41 concernente l'ulteriore rinvio dei test preliminari a seguito dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020;
RITENUTO di attuare le previsioni di cui decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, e in particolare l'articolo 2, comma 08, nelle more di una complessiva rivisitazione delle prove di accesso ai percorsi di specializzazione, volta a unificare in un testo unico le disposizioni modificative introdotte;
RITENUTO di non acquisire il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, in quanto il presente decreto è meramente attuativo delle previsioni di cui al suddetto decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, e in particolare dell'articolo 2, comma 08;
DECRETA