Decreto M.I. 08.08.2020, n. 94
1. Per l'anno scolastico 2020/2021 è autorizzato un contingente di assunzioni nei ruoli a tempo indeterminato del personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche pari a complessive 11.323 unità, di cui 532 a titolo di trasformazione di contratti a tempo parziale in contratti a tempo pieno, come ripartito nelle tabelle di cui agli allegati 1, 2 e 3 che costituiscono parte integrante del presente decreto.
2. Le assunzioni in ruolo hanno decorrenza giuridica dal 1° settembre 2020 e decorrenza economica dalla data di effettiva presa di servizio.
3. Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono effettuate sui posti che risultano vacanti e disponibili per l'intero anno scolastico.
4. Nei limiti del contingente di cui al comma 1 e salvo quanto previsto dai commi seguenti, le operazioni di compensazione tra i profili professionali del personale A.T.A. sono consentite esclusivamente nel caso in cui ciò non determini un aggravio dei saldi di finanza pubblica.
5. Le facoltà assunzionali dei direttori dei servizi generali e amministrativi sono esercitabili esclusivamente per lo stesso profilo professionale e non possono essere oggetto di compensazione a valere sui restanti profili professionali del personale A.T.A.
6. Il contingente di 532 unità autorizzato per la trasformazione di contratti a tempo parziale in contratti a tempo pieno è utilizzabile esclusivamente per la trasformazione dei contratti del personale appartenente ai profili di assistente amministrativo e assistente tecnico di cui all'articolo 1, comma 619, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7, comma 10-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, nonché del personale di cui all'articolo 58 comma 5-quater, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69.
7. Per l'immissione in ruolo del personale inserito nella graduatoria di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, prevista dall'articolo 58, commi 5-quinquies e 6-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, è esclusa ogni forma di compensazione a valere sullo stesso o sui restanti profili professionali del personale A.T.A. ovvero su differenti categorie dello stesso personale.