Decreto M.I. 08.08.2020, n. 94
1. Nell'ambito del contingente complessivo, il numero delle assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in ciascuna provincia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, viene determinato sulla base delle disponibilità di posti residui dopo l'espletamento delle procedure di mobilità per l'anno scolastico 2020/2021 del personale A.T.A. appartenente ai vari profili professionali, salvaguardando, prioritariamente, le assunzioni sulle disponibilità uniche esistenti per ciascun profilo professionale nelle diverse province.
2. Nel limite del contingente previsto per il suddetto personale, le assunzioni vengono effettuate sui posti vacanti e disponibili per l'intero anno scolastico, dopo le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria in ambito provinciale.
3. Le assunzioni dei direttori dei servizi generali e amministrativi sono effettuate sulla base delle graduatorie del concorso di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ed i contingenti sono definiti in relazione ai posti messi a concorso nella singola regione, nei limiti, ove necessario, del numero dei candidati presenti nelle graduatorie.
4. Per i restanti profili professionali, le assunzioni sono effettuate sulla base delle graduatorie provinciali permanenti valide per l'anno scolastico 2020/2021 aggiornate a seguito dell'espletamento dei concorsi per soli titoli di cui all'O.M. 23 febbraio 2009, n. 21.
5. Nel limite del contingente sopraindicato si applicano le riserve di cui agli articoli 3 e 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e le riserve di cui agli articoli 678, comma 9, e 1014, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66. Si applicano, altresì, le disposizioni della legge 23 novembre 1998, n. 407 e della legge 11 marzo 2011, n. 25.