Decreto M.I. 08.08.2020, n. 94
Formula iniziale
Il Ministro dell'Istruzione
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado";
Visto l'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica", come modificato dall'articolo 22 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dall'articolo 20 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
Viste la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", la legge 23 novembre 1998, n. 407, recante "Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata" e la legge 11 marzo 2011, n. 25, recante "Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di applicazione delle disposizioni concernenti le assunzioni obbligatorie e le quote di riserva in favore dei disabili";
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
Visto l'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria";
Visti gli articoli 678, comma 9, e 1014, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'ordinamento militare", che prevedono la riserva dei posti nelle assunzioni in favore dei militari volontari congedati;
Visto il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, recante "Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia" convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e, in particolare, l'articolo 9, comma 19;
Visto l'articolo 4, comma 81, della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)";
Visto l'articolo 58, commi da 5 a 5-quater, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, come modificato dall'articolo 1, comma 760, lett. b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dall'articolo 5 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, coordinato con la legge di conversione 20 dicembre 2019, n. 159, recante "Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti";
Visto l'articolo 58, comma 6-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, come inserito dal decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, ove dispone che "A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021 è autorizzato lo scorrimento della graduatoria della procedura selettiva di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per la copertura di ulteriori quarantacinque posti di collaboratore scolastico.[...]";
Visto l'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)";
Visto l'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, recante "Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura";
Visto l'articolo 1, comma 619 e commi da 622 a 624, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020";
Visto l'articolo 1, comma 280, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020- 2022", che ha introdotto, all'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, il comma 5-quinquies, con il quale si autorizza "...l'immissione in ruolo dei soggetti che hanno superato la selezione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, non ancora assunti alle dipendenze dello Stato" e, a tal fine "è stanziato l'ulteriore importo di 1,135 milioni di euro per l'anno 2020 e di 3,405 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Al medesimo fine, l'organico dei collaboratori scolastici presso l'ufficio scolastico della Regione siciliana è aumentato di 119 unità";
Visto l'articolo 7, comma 10-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante "Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica", che prevede, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021 "[...] la trasformazione da tempo parziale a tempo pieno del rapporto di lavoro dei 553 assistenti amministrativi e tecnici assunti nell'anno scolastico 2018/2019 ai sensi dell'articolo 1, commi da 619 a 621, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e non rientranti nell'applicazione delle disposizioni sulla trasformazione del rapporto di lavoro prevista dall'articolo 1, comma 738, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.[...]";
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante "Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, concernente il "Regolamento recante disposizioni per la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali, a norma dell'articolo 64, commi 2, 3 e 4, lettera e) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 agosto 2016, n. 181, concernente il "Regolamento recante la revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016";
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 18 dicembre 2018, n. 863, recante "Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso al profilo professionale del Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA)";
Visto l'articolo 58 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto Scuola, sottoscritto in data 29 novembre 2007;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Istruzione e ricerca, sottoscritto in data 19 aprile 2018;
Considerato che per l'anno scolastico 2020/2021, al 31 agosto 2020, si registrano n. 9.169 cessazioni effettive dal servizio nei diversi ruoli professionali del personale A.T.A., così come risultanti dal sistema informativo del Ministero alla data del 10 luglio 2020, comprensive di quelle, a qualsiasi titolo intervenute nell'anno scolastico 2019/2020, del personale immesso in ruolo a decorrere dal 1° marzo 2020, sia a tempo pieno che a tempo parziale, a seguito delle procedure di internalizzazione dei servizi di pulizie espletate ai sensi dell'articolo 58, commi 5 e seguenti, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69;
Considerato che, per effetto della tardiva certificazione da parte dell'INPS del diritto a pensione, alla data dell'11 luglio 2019 - ultima data utile ai fini della rilevazione necessaria a procedere alla richiesta di assunzione per l'anno scolastico 2019/2020 - non risultavano presenti al sistema informativo n. 1.065 unità di personale A.T.A. cessato al 31 agosto 2019;
Tenuto conto della nota del Ministero dell'economia e delle Finanze n. 192549 del 26 luglio 2019 con la quale sono state certificate, per l'anno scolastico 2019/2020, n. 760 cessazioni nel profilo di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi quali facoltà assunzionali da accantonarsi per l'utilizzo in esito alla procedura concorsuale di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020";
Preso atto che per l'anno scolastico 2020/2021 non sono emerse esigenze di ricollocamento intercompartimentale del personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 nonché del personale della Croce Rossa Italiana e degli Enti di area vasta di cui all'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
Vista la nota n. 6540 del 22 luglio 2020 con la quale è stata chiesta l'autorizzazione per un contingente complessivo di posti da destinare alle immissioni in ruolo del personale A.T.A. per l'anno scolastico 2020/2021, al netto delle unità in esubero in ambito provinciale, pari a 11.323 unità, di cui 532 relativi alla trasformazione a tempo pieno di contratti a tempo parziale e la posticipazione all'anno scolastico 2021/2022 delle procedure di mobilità del personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui all'art. 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219;
Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze 7 agosto 2020, n. 12983, con la quale le nomine in ruolo del personale A.T.A. da autorizzare per l'anno scolastico 2020/2021, comprese quelle richieste in relazione al profilo di DSGA, venivano assentite nel limite di 11.323 unità, di cui n. 532 destinate alla trasformazione a tempo pieno di contratti a tempo parziale ai sensi dell'articolo 7, comma 10-sexies, del decreto-legge n. 162 del 2019 e dell'articolo 58, comma 5- quater, del decreto-legge. n. 69 del 2013;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 agosto 2020, relativa allo schema di decreto del Presidente della Repubblica con la quale si autorizza l'assunzione di n. 11.323 unità di personale A.T.A., nonché la trasformazione a tempo pieno di contratti a tempo parziale per 532 unità del medesimo personale;
Considerata l'urgenza di disporre la ripartizione dei contingenti per le assunzioni a tempo indeterminato suddivisa per profili e per provincia, al fine di garantire il corretto avvio dell'anno scolastico;
Informate le organizzazioni sindacali;
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