Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 06.08.2020
1. In sede di prima applicazione, gli iscritti nell'elenco entro il 31 agosto 2018 devono acquisire i crediti formativi di cui all'art. 6, comma 2, del presente decreto, utili ai fini del rinnovo dell'iscrizione, entro cinquantaquattro mesi dalla data di prima iscrizione.
2. Ogni riferimento nel presente decreto al numero di dipendenti va inteso con riguardo alle dotazioni organiche delle singole amministrazioni.
3. Il decreto ministeriale 2 dicembre 2016 è abrogato dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto ad eccezione dell'art. 5 che resta in vigore fino al 30 novembre 2020. Dal 1° dicembre 2020 sono efficaci le disposizioni di cui all'art 5 del presente decreto.