IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 06.08.2020

Disciplina dell'elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione. (G.U. 07.10.2020, n. 248)

Art. 3 - Procedura di iscrizione nell'elenco nazionale

1. I soggetti presentano domanda di iscrizione nell'elenco nazionale al Dipartimento, tramite il portale della performance https://performance.gov.it inserendo tutte le informazioni richieste e le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui all'art. 2 e compilando il curriculum vitae secondo il format messo a disposizione sul portale. Le domande di iscrizione possono essere presentate in qualsiasi momento dell'anno.

2. L'effettiva iscrizione nell'elenco nazionale, al pari di ogni eventuale successiva variazione di fascia o modifica della propria posizione rispetto all'iscrizione nell'elenco, decorre dalla data di comunicazione da parte del Dipartimento della completezza delle informazioni fornite sulla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2 e dell'avvenuta collocazione in una delle fasce professionali di cui all'art. 5.

3. Il Dipartimento effettua i controlli, anche a campione, sull'effettivo possesso dei requisiti di cui all'art. 2 nonché sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive contenute nelle domande di iscrizione, cambio fascia o di rinnovo. La verifica di non veridicità della dichiarazione con riguardo ai requisiti richiesti comporta la mancata iscrizione, il diniego dell'istanza di cambio fascia o di rinnovo o l'immediata cancellazione dall'elenco, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

4. A seguito del controllo di cui al comma 3 ovvero a seguito di segnalazioni o di informazioni comunque acquisite, il Dipartimento invia all'interessato una comunicazione in cui sono esposte le eventuali contestazioni relative al possesso dei requisiti di cui all'art. 2 fissando un termine, non superiore a trenta giorni, per osservazioni o controdeduzioni. Il Dipartimento, accertata l'assenza dei requisiti di cui all'art. 2, procede alla cancellazione degli iscritti dall'elenco nazionale dandone contestuale comunicazione alle amministrazioni interessate per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

5. Il soggetto cancellato dall'elenco nazionale può, a seguito del venir meno dei motivi che hanno determinato l'esclusione, presentare una nuova richiesta di iscrizione con le modalità indicate sul portale. La richiesta non può in ogni caso essere presentata prima di sei mesi dalla data di comunicazione del provvedimento di cancellazione.

6. I soggetti interessati ed in possesso dei requisiti richiesti dal presente decreto presentano domanda di rinnovo dell'iscrizione nell'elenco nazionale nei trenta giorni precedenti la scadenza del triennio, con le modalità indicate sul portale.