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Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 06.08.2020

Disciplina dell'elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione. (G.U. 07.10.2020, n. 248)

Art. 5 - Fasce professionali

1. Il Dipartimento colloca i soggetti iscritti nell'elenco nazionale nelle fasce professionali di cui al comma 2, tenendo conto dei requisiti di competenza e esperienza di cui all'art. 2, comma 1, lettera b).

2. Sono individuate le seguenti fasce professionali:

a) Fascia 1 - esperienza professionale di almeno cinque anni negli ambiti indicati nell'art. 2, comma 1, lettera b), numero 2, ovvero esperienza dirigenziale di livello non generale di almeno cinque anni nelle amministrazioni pubbliche;

b) Fascia 2 - esperienza professionale di almeno otto anni negli ambiti indicati all'art. 2, comma 1, lettera b), numero 2, di cui tre, maturati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 150/2009, come componente di organismo indipendente di valutazione della performance o nuclei di valutazione con funzioni analoghe istituiti presso amministrazioni pubbliche, ovvero esperienza dirigenziale di livello generale di almeno cinque anni nelle amministrazioni pubbliche;

c) Fascia 3 - esperienza professionale di almeno dodici anni negli ambiti indicati all'art. 2, comma 1, lettera b), numero 2, di cui tre, maturati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 150/2009, come componente di organismo indipendente di valutazione della performance o nuclei di valutazione con funzioni analoghe istituiti presso amministrazioni pubbliche con almeno duecentocinquanta dipendenti, ovvero esperienza dirigenziale di livello generale di almeno otto anni nelle amministrazioni pubbliche.

3. Successivamente alla prima iscrizione, l'inserimento nelle fasce professionali può essere modificato dal Dipartimento su istanza dell'interessato, da presentarsi secondo le modalità indicate sul portale, previa verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 2.