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Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 06.08.2020

Disciplina dell'elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione. (G.U. 07.10.2020, n. 248)

Art. 6 - Formazione continua

1. Al fine di migliorare le competenze professionali dei soggetti iscritti nell'elenco nazionale e garantirne l'allineamento metodologico nell'esercizio delle funzioni di OIV, la formazione continua prevede attività di qualificazione specifiche attraverso la partecipazione a corsi, convegni, seminari organizzati da istituzioni pubbliche o private accreditate ai sensi del comma 4.

2. Ai fini della permanenza nell'elenco nazionale i soggetti iscritti, ad eccezione dei dirigenti di ruolo in servizio delle amministrazioni pubbliche, sono tenuti ad acquisire quaranta crediti formativi nel triennio precedente al rinnovo dell'iscrizione.

3. L'attribuzione dei crediti formativi avviene secondo i criteri indicati nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

4. Il Dipartimento, d'intesa con la Scuola nazionale dell'amministrazione, definisce i requisiti per l'accreditamento delle istituzioni pubbliche o private, senza finalità di lucro, che svolgono attività formative e procede alla verifica, anche a campione, della sussistenza dei requisiti stessi. La Scuola nazionale dell'amministrazione provvede alle conseguenti attività di accreditamento nonché alla revoca dello stesso nei casi di accertata carenza dei requisiti.

5. Il Dipartimento, in collaborazione con la Scuola nazionale dell'amministrazione, promuove lo svolgimento della formazione continua e la orienta verso le nuove aree di sviluppo della professione.

6. Nell'ambito degli indirizzi del Dipartimento, la Scuola inoltre può stipulare convenzioni con Università, ordini professionali e albi per definire regole comuni per il riconoscimento reciproco di crediti formativi professionali e universitari.

7. Gli Enti accreditati, entro dieci giorni dalla conclusione di ciascuna attività formativa, comunicano al Dipartimento della funzione pubblica - ufficio per la valutazione della performance, secondo le modalità dallo stesso successivamente definite, e alla Scuola nazionale dell'amministrazione:

1. il numero di crediti acquisito da ciascun partecipante alla formazione, nonché gli esiti della valutazione dell'apprendimento, ove prevista;

2. gli esiti della valutazione della qualità percepita dai partecipanti.

8. Il Dipartimento, anche in collaborazione con la Scuola nazionale dell'amministrazione, può provvedere all'erogazione di specifici percorsi di formazione, su piattaforme digitali di knowledge sharing, destinati agli iscritti nell'elenco. La partecipazione ai predetti percorsi formativi è utile ai fini di quanto previsto dal presente articolo nella misura massima di dieci crediti a triennio per ciascun iscritto.