Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 06.08.2020
1. La nomina dei componenti dell'organismo indipendente di valutazione è effettuata con le modalità indicate dagli articoli 14 e 14-bis del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
2. L'incarico cessa immediatamente al venir meno dei requisiti di cui all'art. 2 ovvero in caso di decadenza o cancellazione dall'elenco nazionale ovvero in caso di mancato rinnovo dell'iscrizione nell'elenco medesimo.
3. I componenti degli OIV possono essere nominati solo tra i soggetti iscritti nell'elenco nazionale da almeno sei mesi.
4. Le amministrazioni possono costituire l'OIV in forma associata in relazione alla natura delle funzioni svolte, all'ambito territoriale di competenza ovvero con l'amministrazione che svolge funzioni di indirizzo, controllo o vigilanza.
5. Le amministrazioni pubblicano nell'apposita sezione del Portale della performance gli avvisi di selezione e comunicano l'elenco dei partecipanti al Dipartimento della Funzione Pubblica prima della conclusione della procedura di selezione. Le amministrazioni pubblicano nella medesima sezione del portale gli esiti della procedura.
6. L'incarico di Presidente di OIV o titolare di OIV monocratico può essere affidato esclusivamente:
a. a soggetti iscritti nella fascia professionale 3, nelle amministrazioni con più di mille dipendenti;
b. a soggetti iscritti nelle fasce professionali 2 e 3, nelle amministrazioni con un numero di dipendenti fino a mille;
c. agli iscritti in qualsiasi fascia professionale nelle amministrazioni fino a cinquanta dipendenti.
7. Le amministrazioni, nella scelta dei componenti dell'OIV istituito in forma collegiale, favoriscono il rispetto dell'equilibrio di genere. Eventuali deroghe al suddetto principio possono essere ammesse solo se adeguatamente motivate.
8. La scadenza del componente dell'organo politico amministrativo non comporta la decadenza dall'incarico del componente dell'OIV. L'eventuale revoca dell'incarico di componente dell'OIV prima della scadenza è adeguatamente motivata.