Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 06.08.2020
Disciplina dell'elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione. (G.U. 07.10.2020, n. 248)
1. Ciascun soggetto iscritto nell'elenco nazionale e in possesso dei requisiti previsti può appartenere a più OIV per un massimo di quattro.
2. Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite di cui al comma 1 è pari a due.
3. L'accertata violazione dei limiti stabiliti dal presente articolo comporta l'immediata cancellazione dall'elenco.