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Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 06.08.2020

Disciplina dell'elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione. (G.U. 07.10.2020, n. 248)

Art. 8 - Limiti relativi all'appartenenza a più organismi indipendenti di valutazione

1. Ciascun soggetto iscritto nell'elenco nazionale e in possesso dei requisiti previsti può appartenere a più OIV per un massimo di quattro.

2. Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite di cui al comma 1 è pari a due.

3. L'accertata violazione dei limiti stabiliti dal presente articolo comporta l'immediata cancellazione dall'elenco.