Decreto legge 14.08.2020, n. 104
Capo I - Disposizioni in materia di lavoro
1. I datori di lavoro che abbiano sospeso l'attività lavorativa, anche limitatamente alla prestazione dei soli soggetti di seguito indicati, a causa dell'impossibilità di raggiungere il luogo di lavoro da parte dei lavoratori alle proprie dipendenze, domiciliati o residenti in Comuni per i quali la pubblica autorità abbia emanato provvedimenti di contenimento e di divieto di allontanamento dal proprio territorio, disponendo l'obbligo di permanenza domiciliare in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per i quali non hanno trovato applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni per l'emergenza COVID-19, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, possono presentare domanda dei trattamenti di cui agli articoli da 19 a 22 quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni, con specifica causale «COVID-19 - Obbligo permanenza domiciliare». Le domande possono essere presentate per periodi compresi tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, per la durata delle misure previste dai provvedimenti della pubblica autorità di cui al primo periodo, fino a un massimo complessivo di quattro settimane, limitatamente ai datori di lavoro operanti nelle Regioni Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia.
2. Le domande sono trasmesse esclusivamente all'INPS, a pena di decadenza, entro il 15 ottobre 2020. Alle stesse domande è allegata l'autocertificazione del datore di lavoro che indica l'autorità che ha emesso il provvedimento di restrizione.
3. In caso di pagamento diretto delle prestazioni di cui al presen
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