Decreto legge 14.08.2020, n. 104
Capo I - Disposizioni in materia di lavoro
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nelle more di una riforma organica degli ammortizzatori sociali, volta a fare fronte ai vuoti normativi che di fatto pregiudicano la tutela, il sostegno al reddito e le politiche di reinserimento nel mercato del lavoro di una considerevole platea di soggetti 2 , ai lavoratori della regione Campania che hanno cessato la mobilità ordinaria dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016 è concessa, fino al 31 dicembre 2021, un'indennità pari al trattamento dell'ultima mobilità ordinaria percepita, comprensiva della contribuzione figurativa. A tale indennità non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 67, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
2. L'indennità di cui al comma 1 non è compatibile con il reddito di emergenza di cui all'articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. L'indennità di cui al comma 1 non è altresì compatibile con la presenza alla data di presentazione dell'istanza 3 di una delle seguenti condizioni:
a) essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente;
b) essere titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità;
c) essere percettori dell'indenni
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