Decreto legge 14.08.2020, n. 104
Capo I - Disposizioni in materia di lavoro
1. Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, al fine di assicurare lo svolgimento nel territorio di competenza delle funzioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio degli uffici periferici, può autorizzare, nelle more della pubblicazione 12 dei bandi delle procedure concorsuali per l'assunzione di funzionari di Area III, posizione economica F 1, dei profili tecnici già autorizzati dall'articolo 1, comma 338, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, incarichi di collaborazione ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la durata massima di quindici mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2021 e per un importo massimo di 40.000 euro per singolo incarico, entro il limite di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2020 e di 24 milioni di euro per l'anno 2021. Ai collaboratori possono essere attribuite le funzioni di responsabile unico del procedimento. Ciascun ufficio assicura il rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza nelle diverse fasi della procedura.
2. Gli incarichi di collaborazione di cui all'articolo 1, comma 602, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, possono essere conferiti per un ulteriore periodo di durata comunque non eccedente il termine del 31 dicembre 2020. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa massima di 25.000 euro per l'anno 2020.
3. Nelle more delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale dirigenziale di cui al co
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