Decreto legge 14.08.2020, n. 104
Capo I - Disposizioni in materia di lavoro
1. All'articolo 26, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole «e degli Istituti previdenziali» sono sostituite dalle seguenti: «e dell'INPS» e le parole: «380 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «663,1 milioni di euro per l'anno 2020»;
b) al secondo periodo, le parole «Gli enti previdenziali provvedono» sono sostituite dalle seguenti: «L'INPS provvede»;
c) al terzo periodo, le parole «gli stessi enti previdenziali non prendono» sono sostituite dalle seguenti: «l'INPS non prende».
1-bis. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 2 è sostituito dai seguenti:
«2. Fino al 15 ottobre 2020 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti s
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