Decreto legge 14.08.2020, n. 104
Capo III - Disposizioni in materia di salute
1. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 18 milioni di euro per l'anno 2021, destinato alla concessione, fino all'esaurimento delle risorse, di buoni per l'acquisto di servizi termali. I buoni di cui al presente comma non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. L'ente termale, previa emissione della relativa fattura, può chiedere il rimborso del valore del buono fruito dall'utente non oltre 120 giorni dal termine dell'erogazione dei servizi termali. 15
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative del beneficio di cui al comma 1.
3. Per le finalità di cui al presente articolo il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi di società in house mediante stipula di apposita convenzione. Gli oneri derivanti dalla predetta convenzione sono posti a carico delle risorse assegnate al fondo di cui al presente articolo, nel limite massimo del 2 per cento delle risorse stesse.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020 e a 18 milioni d
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