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Decreto legge 14.08.2020, n. 104

Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia. (G.U. 14.08.2020, n. 203 - S.O. n. 30)

Capo V - Disposizioni concernenti regioni, enti locali e sisma

Art. 42 - Sospensione della quota capitale dei prestiti concessi alle autonomie speciali

1. Le disposizioni di cui all'articolo 111 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Le quote capitale in scadenza nel 2020 dei prestiti concessi dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, versate dalle Autonomie speciali successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono recuperate dalle medesime autonomie mediante riduzione del contributo alla finanza pubblica previsto per l'anno 2020 e, per la Regione Sardegna, mediante l'attribuzione di un contributo dell'ammontare di 706.263 euro per l'anno 2020.

3. In attuazione di quanto previsto dal comma 2 e dall'articolo 111, comma 2-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il concorso alla finanza pubblica dell'anno 2020 di ciascuna autonomia speciale è rideterminato dalla seguente tabella:

REGIONI Concorso alla finanza pubblica anno 2020 a legislazione vigente Riduzione del concorso alla finanza pubblica a valere del Fondo di cui all'art. 111, comma 1 Riduzione del concorso alla finanza pubblica a valere delle quote capitale 2020 sospese gia' pa

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