Decreto legge 14.08.2020, n. 104
Capo VI - Sostegno e rilancio dell'economia
1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 222, comma 2, dopo le parole: «vitivinicole» sono inserite le seguenti: «, anche associate ai codici ATECO 11.02.10 e 11.02.20,»;
b) all'articolo 223, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Le risorse rivenienti dalle economie residue derivanti dall'attuazione dell'intervento di riduzione volontaria della produzione di uve, di cui al comma 1, pari a 61,34 milioni di euro per l'anno 2020, cui si aggiungono le ulteriori economie quantificate all'esito dell'istruttoria in corso, sono destinate, nel limite di 51,8 milioni di euro per l'anno 2020, al finanziamento della misura dell'esonero contributivo di cui all'articolo 222, comma 2. Le ulteriori risorse rivenienti dalle economie residue di cui al primo periodo, attualmente pari a 9,54 milioni di euro per l'anno 2020, sono destinate al finanziamento di misure di sostegno a vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, in linea con la comunicazione della Commissione europea "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" del 19 marzo 2020, e successive modificazioni.
1-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le misure da attuare, le relative procedure attuative e i criteri per l'er
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