Decreto legge 14.08.2020, n. 104
Capo VI - Sostegno e rilancio dell'economia
1. In relazione ai finanziamenti nella forma di credito agevolato, già concessi dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, è concessa, ai soggetti beneficiari delle agevolazioni che si trovino in condizioni di morosità rispetto al rimborso delle rate previste dal piano di ammortamento o che siano in regola con detto rimborso ma intendano rimodulare il piano di ammortamento, che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 3 e che ne facciano richiesta, la possibilità di estinguere il debito attraverso la definizione di un nuovo piano di ammortamento decennale, decorrente dalla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio di cui al presente articolo.
2. Il nuovo piano di ammortamento prevede il pagamento integrale delle somme residue a titolo di capitale e di interessi previsti dal piano originario di ammortamento, a titolo di interessi di mora e sanzionatori, nonché a titolo di sanzioni di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, che rappresentano, nel loro insieme, il capitale oggetto del nuovo piano di ammortamento.
3. L'accesso al beneficio di cui al presente articolo è riservato alle imprese che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) non aver distribuito utili di esercizio dall'anno in cui si è verificata la prima morosità nel pagamento dei ratei di rimborso e fino alla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio di c
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