IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto legge 14.08.2020, n. 104

Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia. (G.U. 14.08.2020, n. 203 - S.O. n. 30)

Capo VI - Sostegno e rilancio dell'economia

Art. 64 - Rifinanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e interventi a sostegno delle imprese e dell'occupazione anche nel Mezzogiorno, nonché in favore degli enti del terzo settore

1. Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementato di 3.100 milioni di euro per l'anno 2023, di 2.635 milioni di euro per l'anno 2024 e di 1.600 milioni di euro per l'anno 2025. Una somma pari a 200 milioni di euro per l'anno 2023, 165 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro per l'anno 2025 è assegnata all'ISMEA per le finalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Le predette risorse sono versate sul conto corrente di tesoreria centrale di cui all'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie.

1-bis. Al fine di mitigare gli effetti economici dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di favorire l'accesso al credito per far fronte alle esigenze di liquidità dei professionisti nella fase della ripartenza del Paese, all'articolo 13, comma 1, lettera m), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: «di agenti di assicurazione, subagenti di assicurazione e broker iscritti alla rispettiva sezione del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi» sono sostituite dalle seguenti: «di persone fisiche esercenti attività di cui alla sezione K del codice ATECO.

1-ter. Sono ammissibili alle misure di cui all'articolo 1 del decret

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.