Decreto legge 14.08.2020, n. 104
Capo VI - Sostegno e rilancio dell'economia
1. All'articolo 56, comma 2, lettere a), b) e c), comma 6 lettere a) e c) e comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «30 settembre 2020», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2021».
2. Per le imprese già ammesse, alla data di entrata in vigore del presente decreto, alle misure di sostegno previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 30 settembre 2020. Le imprese che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presentino esposizioni che non siano ancora state ammesse alle misure di sostegno di cui al comma 2 del citato articolo 56, possono essere ammesse, entro il 31 dicembre 2020, alle predette misure di sostegno finanziario secondo le medesime condizioni e modalità previste dal medesimo articolo 56.
3. Nei confronti delle imprese che hanno avuto accesso alle misure di sostegno previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato ai sensi del comma 1, il termine di diciotto mesi per l'avvio delle procedure esecutive di cui al medesimo articolo 56, comma 8, decorre dal termine di scadenza delle misure di sostegno di cui al citato comma 2, come modificato dal presente articolo.
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