Decreto legge 14.08.2020, n. 104
Capo VI - Sostegno e rilancio dell'economia
1. Al fine di assicurare continuità nell'operatività delle amministrazioni pubbliche correlata all'esigenza di permanere negli immobili conferiti o trasferiti ai fondi comuni di investimento immobiliare già costituiti ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, anche in considerazione dell'eccezionale congiuntura economica connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché dei suoi effetti di alterazione dell'ordinario andamento del mercato immobiliare, al citato articolo 4 del decreto-legge n. 351 del 2001, dopo il comma 2-quinquies sono aggiunti i seguenti:
«2-sexies. Con riferimento ai contratti di locazione di cui al presente articolo, l'Agenzia del demanio ha facoltà di prorogare o rinnovare i contratti o stipularne di nuovi, sulla base di quanto previsto da uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 dicembre 2020, che disciplinano:
a) la decorrenza e la durata dei nuovi contratti, ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392;
b) i canoni di locazione, in ogni caso non superiori a quelli applicati alla data di entrata in vigore del presente comma, che dovranno essere definiti tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, limitatamente alla durata residua del finanziamento originario non rilevando ai presenti fini eventuali proroghe dello stesso;
c) gli eventuali oneri, penali e maggiorazioni da riconoscere al locatore in caso di ritardata restituzione degli immobili per scioglimento o cessazione de
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