Decreto legge 14.08.2020, n. 104
Capo VI - Sostegno e rilancio dell'economia
1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
0a) all'articolo 28, comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le strutture turistico-ricettive, il credito d'imposta relativo all'affitto d'azienda è determinato nella misura del 50 per cento. Qualora in relazione alla medesima struttura turistico-ricettiva siano stipulati due contratti distinti, uno relativo alla locazione dell'immobile e uno relativo all'affitto d'azienda, il credito d'imposta spetta per entrambi i contratti»;
a) all'articolo 28, comma 3, dopo la parola «alberghiere» è inserita la seguente: «, termali»;
b) all'articolo 28, comma 5, le parole «e maggio» sono sostituite dalle seguenti: «, maggio e giugno» e le parole: «e giugno», sono sostituite dalle seguenti: «, giugno e luglio»;
b-bis) all'articolo 28, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le imprese turistico-ricettive, il credito d'imposta spetta fino al 31 dicembre 2020»;
b-ter) all'articolo 176, comma 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) il pagamento del servizio può essere corrisposto con l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici, nonché di agenzie di viaggio e tour operator»;
c) all'articolo 182, comma 1, dopo le parole «tour operator» sono inserite le seguenti «, nonché le guide e gli accompagnatori turistici» e le parole: «25 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «265 milioni».
2. Per le imprese del comparto turistico, come individuate dall'articolo 61, comma 2, lettere a), l), m) e r
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