Decreto legge 14.08.2020, n. 104
Capo VII - Misure fiscali
1. Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze è prorogato al 30 aprile 2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 giugno 2020, n. 162.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano ai contribuenti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 2.200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.
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