D.P.R. 25.08.2020
Formula iniziale
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica», che disciplina le procedure di autorizzazione ad assumere per le amministrazioni dello Stato;
Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»;
Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante «Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico»;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», e in particolare l'art. 64 che reca disposizioni in materia di organizzazione scolastica;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria» e in particolare l'art. 19 che reca disposizioni in materia di razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante «Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca»;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»;
Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni» e, in particolare, l'art. 14, comma 7, il quale dispone, tra l'altro, che, ai fini del conseguimento della pensione quota 100 per il personale del comparto scuola ed AFAM si applicano le disposizioni di cui all'art. 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, recante «Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti»;
Vista la legge 18 luglio 2003, n. 186, recante «Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado»;
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare l'art. 1 che, nel sopprimere il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca;
Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, recante «Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica»;
Visto l'art. 399 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, secondo il quale l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107», e in particolare l'art. 17, comma 2, lettere a) e b);
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, recante «Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese» e, in particolare, l'art. 4, comma 1-quater, lettere a) e b);
Visto quanto disposto dai commi 17 e seguenti dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 126 del 2019, relativamente alle misure volte alla riduzione del ricorso ai contratti a tempo determinato sui posti del personale docente ed educativo rimasti vacanti e disponibili dopo le operazioni di immissione in ruolo;
Visto quanto disposto dall'art. 1, comma 18-bis, del citato decreto-legge n. 126 del 2019, relativamente al contemperamento delle istanze dei soggetti collocati nelle graduatorie di merito e negli elenchi aggiuntivi dei concorsi, per titoli ed esami, banditi nel 2016 con la necessità di mantenere la regolarità dei concorsi ordinari, per titoli ed esami, previsti dalla normativa vigente;
Visto inoltre, l'art. 1, comma 18-quater, del citato decreto-legge n. 126 del 2019, che dispone che, in via straordinaria, nei posti dell'organico del personale docente vacanti e disponibili al 31 agosto 2019, per i quali non è stato possibile procedere alle immissioni in ruolo, pur in presenza di soggetti iscritti utilmente nelle graduatorie valide a tale fine, in considerazione dei tempi di applicazione dell'art. 14, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono nominati in ruolo i soggetti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie valide per la stipulazione di contratti di lavoro a tempo indeterminato, che siano in posizione utile per la nomina rispetto ai predetti posti. La predetta nomina ha decorrenza giuridica dal 1° settembre 2019 e decorrenza economica dalla presa di servizio, che avviene nell'anno scolastico 2020/2021. I soggetti di cui al medesimo comma scelgono la provincia di assegnazione con priorità rispetto alle ordinarie operazioni di mobilità e di immissione in ruolo da disporsi per l'anno scolastico 2020/2021. Le autorizzazioni già conferite per bandire concorsi a posti di personale docente sono corrispondentemente ridotte;
Visto l'art. 1-bis del citato decreto-legge n. 126 del 2019 che, al comma 3, prevede che nelle more dell'espletamento del concorso per la copertura dei posti per l'insegnamento della religione cattolica che si prevede siano vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023, continuano a essere effettuate le immissioni in ruolo mediante scorrimento delle graduatorie generali di merito di cui all'art. 9, comma 1, del decreto dirigenziale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 2 febbraio 2004, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 10 del 6 febbraio 2004, relativo all'indizione di un concorso riservato, per esami e titoli, a posti d'insegnante di religione cattolica compresi nell'ambito territoriale di ciascuna diocesi nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e nelle scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado;
Visti l'art. 3, comma 1, e l'art. 2, della legge n. 186 del 2003, relativamente all'accesso ai ruoli degli insegnanti di religione cattolica;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare il Capo VIII recante misure in materia di istruzione;
Visti gli articoli dal 551 al 554 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, concernenti il reclutamento del personale amministrativo, tecnico e ausiliario;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e in particolare l'art. 58, commi 5 e seguenti, relativamente all'internalizzazione dei servizi di pulizia, e comma 6-bis relativamente all'autorizzazione allo scorrimento di graduatoria per la copertura di posti di collaboratore scolastico;
Visto il comma 81 dell'art. 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, che dispone che allo scopo di evitare duplicazioni di competenza tra aree e profili professionali, negli istituti di scuola secondaria di secondo grado, ove sono presenti insegnanti tecnico-pratici in esubero, è accantonato un pari numero di posti di assistente tecnico;
Visto l'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, che prevede il ricollocamento del personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura a valere sul dieci per cento delle facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente per gli anni 2017 e 2018 per il personale amministrativo del comparto scuola;
Ritenuto, in mancanza di un elenco, ai sensi del predetto art. 3, comma 6, del decreto legislativo n. 219 del 2016, che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dovrà mantenere la suddetta percentuale del 10%, prevista al fine di garantire l'eventuale mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato delle Camere di commercio, sulle future facoltà di assunzione del personale ATA ove sorgesse la necessità di dover riallocare il suddetto personale;
Visto il comma 619 dell'art. 1 della legge n. 205 del 2017, relativamente all'immissione in ruolo, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, del personale titolare di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con le istituzioni scolastiche statali ai sensi dei decreti attuativi dell'art. 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, per lo svolgimento di compiti e di funzioni assimilabili a quelli propri degli assistenti amministrativi e tecnici;
Visti i commi 738, 739 e 740 dell'art. 1 della legge n. 145 del 2018, relativi all'autorizzazione, a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, della trasformazione da tempo parziale a tempo pieno del rapporto di lavoro degli assistenti amministrativi e tecnici assunti nell'anno scolastico 2018/2019 ai sensi dell'art. 1, commi da 619 a 621, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, mediante scorrimento della graduatoria di merito della procedura di selezione indetta ai sensi dell'art. 1, commi da 619 a 621, della medesima legge, con il corrispondente incremento della dotazione organica del personale assistente amministrativo e tecnico;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e, in particolare, l'art. 7, comma 10-sexies, che prevede, tra l'altro, che a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, è autorizzata la trasformazione da tempo parziale a tempo pieno del rapporto di lavoro dei 553 assistenti amministrativi e tecnici assunti nell'anno scolastico 2018/2019 ai sensi dell'art. 1, commi da 619 a 621, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e non rientranti nell'applicazione delle disposizioni sulla trasformazione del rapporto di lavoro prevista dall'art. 1, comma 738, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con corrispondente incremento della dotazione organica del personale assistente amministrativo e tecnico;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016), e in particolare l'art. 1, comma 257, che prevede, al fine di assicurare continuità alle attività previste negli accordi sottoscritti con scuole o università dei Paesi stranieri, che il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, può chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio retribuito per non più di tre anni;
Visto il decreto-legge 12 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione, e in particolare l'art. 10, comma 1, che prevede, tra l'altro, che i candidati ammessi al corso conclusivo del corso-concorso bandito nel 2017 per il reclutamento dei dirigenti scolastici, sono dichiarati vincitori e assunti, secondo l'ordine della graduatoria di ammissione al corso, nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, fatto salvo il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'art. 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto l'art. 2, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 126 del 2019, relativamente all'assunzione nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili degli idonei utilmente iscritti nella graduatoria nazionale per merito e titoli del concorso a dirigente scolastico indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui all'art. 39, commi 3 e 3-bis, della legge n. 449 del 1997;
Vista la nota del Ministro dell'istruzione del 10 luglio 2020, n. 5313, recante richiesta di autorizzazione, per l'anno scolastico 2020/2021, alla nomina in ruolo di personale docente per un contingente totale di n. 85.218 unità, di cui n. 63.771 su posti comuni e n. 21.447 su posti di sostegno a fronte di un corrispondente numero di posti di docente vacanti e disponibili, detratto l'esubero di n. 410 unità, e di un numero di cessazioni dal servizio con decorrenza dall'anno scolastico 2020/2021 pari a n. 30.620;
Vista la nota del Ministro dell'istruzione del 3 agosto 2020, n. 8126, con la quale, a seguito di interlocuzioni con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono fornite informazioni aggiuntive in merito alla richiesta assunzionale di cui alla precedente nota del 10 luglio 2020, n. 5313;
Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze del 7 agosto 2020, n. 12974, che trasmette la nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGOP del 6 agosto 2020, n. 159971 con la quale si comunica, con le precisazioni ivi indicate, l'assenso alle autorizzazioni ad assumere n. 84.808 unità di personale docente su posto comune e di sostegno per l'anno scolastico 2020/2021;
Vista la nota del Ministro dell'istruzione del 21 luglio 2020, n. 6426, relativa alla richiesta di autorizzazione, per l'anno scolastico 2020/2021, all'assunzione a tempo indeterminato di novantuno unità di personale educativo, a fronte di un numero complessivo di posti vacanti e disponibili per tale anno scolastico pari a n. 267 unità, tenuto conto di n. 22 esuberi;
Tenuto conto che nella predetta nota del Ministro dell'istruzione del 21 luglio 2020, n. 6426, viene specificato che nel computo delle cessazioni dal servizio è stato tenuto conto di n. 101 cessazioni dal servizio con decorrenza 1° settembre 2020, nonché di n. 12 cessazioni dal servizio con decorrenza 1° settembre 2019 che non sono state oggetto di autorizzazione all'assunzione per l'anno scolastico 2019/2020 in considerazione dei tempi di applicazione del predetto art. 14, comma 7, del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito dalla legge n. 26 del 2019;
Vista la nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGOP del 5 agosto 2020, n. 157073, con la quale viene espresso l'assenso alla richiesta di autorizzazione all'immissione in ruolo di n. 91 unità di personale educativo;
Vista la nota del Ministro dell'istruzione del 22 luglio 2020, n. 6540, relativa alla richiesta di autorizzazione, per l'anno scolastico 2020/2021, all'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 11.323 unità di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.), di cui n. 532 destinate alla trasformazione a tempo pieno di contratti a tempo parziale;
Considerato che nella suddetta nota del 22 luglio 2020, n. 6540 viene specificato che il predetto contingente è stato individuato, al netto degli esuberi, tenendo conto delle cessazioni dal servizio con decorrenza 1° settembre 2020, pari a n. 9.169 unità di personale ATA, comprensive di quelle avvenute a qualsiasi titolo nell'anno scolastico 2019/2020 del personale immesso in ruolo a seguito delle procedure di internalizzazione dei servizi di pulizia ex art. 58 del citato decreto-legge n. 69 del 2013, nonché delle cessazioni dal servizio con decorrenza 1° settembre 2019 che non sono state oggetto di autorizzazione all'assunzione per l'anno scolastico 2019/2020 pari a n. 1.065;
Preso atto che nella predetta nota del 22 luglio 2020, n. 6540 è specificato che i risparmi derivanti dalle cessazioni riferite all'anno scolastico 2019/2020 saranno utilizzati per il reclutamento di un contingente di n. 698 unità composto esclusivamente da unità appartenenti profilo di D.S.G.A - Direttore dei servizi generali e amministrativi e che, pertanto, il contingente totale di D.S.G.A per il quale è richiesta l'autorizzazione all'assunzione ammonta a n. 1.985 unità, pari alla somma delle suddette 698 unità più n. 463 cessazioni con decorrenza 1° settembre 2020, n. 760 cessazioni già certificate e accantonate nell'anno scolastico 2019/2020 e n. 64 cessazioni relative all'anno scolastico 2019/2020 con tardiva certificazione del diritto alla pensione;
Considerato che nella suddetta nota del 22 luglio 2020, n. 6540, si rappresenta che il numero di unità di assistenti amministrativi e tecnici aventi diritto alla trasformazione del contratto da tempo parziale a tempo pieno, ai sensi di quanto disposto dal richiamato comma 10-sexies del decreto-legge n. 162 del 2019, è pari a n. 473 unità;
Tenuto conto che nella predetta nota del 22 luglio 2020, n. 6540 è altresì specificato che i collaboratori scolastici aspiranti all'immissione in ruolo ai sensi delle previsioni di cui all'art. 1, commi 622 e seguenti, della legge n. 205 del 2017 ammontano a n. 159 unità;
Preso atto che nella suddetta nota del 22 luglio 2020, n. 6540 è comunicato che l'accantonamento dei posti di assistente tecnico negli istituti di scuola secondaria di secondo grado ove sono presenti insegnanti tecnico-pratici è stato previsto nello schema di decreto interministeriale di definizione degli organici del personale ATA per il triennio scolastico 2019/2022 in corso di formalizzazione, nel quale tali posti sono resi indisponibili e che comunque l'eventuale situazione di esubero di tali insegnanti trova compensazione nella richiesta di assunzione del personale docente;
Considerato che nella suddetta nota del 22 luglio 2020, n. 6540, è specificato che non sono emerse esigenze di ricollocamento del personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ex all'art. 3, comma 6, del decreto legislativo n. 219 del 2016, e che, pertanto, si richiede che il previsto accantonamento del 10% delle facoltà assunzionali per il 2017 e 2018 possa essere posticipato all'anno scolastico 2021/2022;
Considerato che nella suddetta nota del 22 luglio 2020, n. 6540, è altresì specificato che non si è a conoscenza di ulteriori sviluppo che interessino il Ministero dell'istruzione con riferimento al il personale destinatario delle procedure di mobilità intercompartimentale di cui all'art. 1, commi da 420 a 428, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, riguardanti le procedure per la ricollocazione del personale delle province e delle città metropolitane, procedure estese anche al personale della Croce Rossa Italiana;
Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze del 7 agosto 2020, n. 12983, che trasmette la nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGOP del 5 agosto 2020, n. 157075, con la quale si esprime l'assenso alle autorizzazioni ad assumere per l'anno scolastico 2020/2021 nel limite di n. 11.323 unità di personale ATA, di cui n. 532 destinate alla trasformazione a tempo pieno di contratti a tempo determinato e n. 11 a tempo parziale;
Vista la nota del Ministro dell'istruzione del 24 luglio 2020, n. 6799 con cui si richiede, per l'anno scolastico 2020/2021, a fronte di un numero di posti di dirigente scolastico vacanti e disponibili al 1° settembre 2020 pari a n. 489 unità e di un numero di cessazioni con decorrenza 1° settembre 2020 pari a n. 542 unità, l'autorizzazione a complessive nomine in ruolo di n. 529 dirigenti scolastici, di cui n. 29 unità per immissione in ruolo dei soggetti inclusi nelle graduatorie del concorso di cui al D.D.G. 13 luglio 2011 della Regione Campania, n. 458 unità di vincitori del concorso di cui al D.D.G. 1259 del 23 novembre 2017 e n. 42 unità per trattenimento in servizio ai sensi dell'art. 1, comma 257, della legge n. 208 del 2015;
Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze del 7 agosto 2020, n. 12979 che trasmette la nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGOP del 5 agosto 2020, n. 157074, con la quale si comunica di non avere osservazioni in merito alla richiesta di assumere n. 529 dirigenti scolastici per l'anno scolastico 2020/2021;
Vista la nota del Ministro dell'istruzione del 23 luglio 2020, n. 6625 con la quale, relativamente al personale insegnante di religione cattolica, a fronte di un numero complessivo di posti vacanti e disponibili per l'anno scolastico 2020/2021 pari a n. 6.600 unità e di un numero di cessazioni con decorrenza 1° settembre 2020 pari a n. 472 unità, si richiede, per l'anno scolastico 2020/2021, l'autorizzazione all'immissione in ruolo di un numero di unità di personale insegnante di religione cattolica sufficiente a coprire le attuali iscrizioni nelle graduatorie di merito in ragione di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 2 e 3, comma 1, della legge n. 186 del 2003;
Vista la nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGOP del 5 agosto 2020, n. 157072, con la quale viene espresso l'assenso alla richiesta di autorizzazione all'immissione in ruolo di n. 472 unità di personale insegnante di religione cattolica, pari alle cessazioni con decorrenza 1° settembre 2020;
Ritenuto di accordare al Ministero dell'istruzione, ferma restando la disponibilità in organico dei posti interessati alle immissioni in ruolo, l'autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato un numero pari a:
n. 84.808 unità di personale docente;
n. 472 unità di insegnanti di religione cattolica;
n. 91 unità di personale educativo;
n. 11.323 unità di personale ATA, di cui n. 532 destinate alla trasformazione a tempo pieno di contratti a tempo parziale e n. 11 a tempo parziale;
n. 529 dirigenti scolastici;
Visto l'art. 2, comma 1, lettera b) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, che prevede la possibilità di deroga al termine entro il quale effettuare le immissioni in ruolo di cui all'art. 4 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333;
Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica, e in particolare l'art. 1, comma 1, lettera ii), che contempla tutti gli atti per i quali è intervenuta la deliberazione del Consiglio dei ministri;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 agosto 2020;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta: