Nota M.I. 24.08.2020, n. 25403
Trasmissione CCNI concernente la mobilità ex art. 58, c.5-quinquies, D.L. 21 Giugno 2013 n. 69 del personale A.T.A. reclutato ai sensi e per gli effetti delle procedure di selezione di cui allo stesso articolo 58, indetta con D.D.G. 2200/2019, nonché del personale di cui all'articolo 1, commi 619-622, della legge 27.12.2017, n. 205.
Il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto in data 3 agosto 2020, disciplina la mobilità straordinaria del personale ATA assunto con le procedure di internalizzazione dal 1° marzo 2020 nel profilo professionale del collaboratore scolastico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per gli anni scolastici previsti dal C.C.N.I. del 6.3.2019.
Come previsto dall'articolo 58, comma 5-quinquies, del decreto legge 21.6.2013, n. 69 e disciplinato nel testo dell'accordo, per l'anno scolastico 2020/2021 viene avviata, una tantum, nei limiti di spesa fissati dall'articolo 58, comma 5-bis, primo periodo, del decreto legge 21.6.2013, n. 69 e nell'ambito del numero complessivo di 11.263 posti, così come ripartiti dal D.M. n. 1074 del 20.11.2019, una pro- cedura di mobilità straordinaria a domanda, riservata al personale assunto a tempo pieno con la procedura selettiva di cui al comma 5-ter del predetto d.l., sui posti interi eventualmente ancora disponibili in esito allo svolgimento della procedura nazionale di cui al comma 5-quater.
Come è noto, le operazioni di mobilità straordinaria da avviare, come specificato nell'art. 3, comma 3 del CCNI, sono equiparate alla III fase della mobilità territoriale interprovinciale del CCNI concernen- te la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. del 6.3.2019.
Ne consegue, pertanto, che alla procedura di mobilità straordinaria troveranno applicazione gli articoli 40, 41 e 42 del predetto CCNI, per quanto compatibili.
Quanto alle modalità di espletamento delle operazioni, si fa presente che, come indicato nell'art. 3, comma 2, le disponibilità per la mobilità a domanda dovranno essere determinate, nel limite dei 11.263 posti, tenendo conto delle effettive vacanze su posto intero risultanti a seguito delle operazioni assun- zionali e di trasformazione del contratto da tempo parziale a tempo pieno determinatesi all'esito della procedura nazionale.
I collaboratori scolastici interessati sono tenuti ad indirizzare le domande di trasferimento, corredate dalla relativa documentazione, all'Ambito territoriale dell'USR presso il quale chiedono il trasferimento rispetto alla provincia di titolarità conseguita a seguito della procedura assunzionale di cui al comma 5-ter, dell'art. 58, dl n. 69 del 2013 o della procedura nazionale di cui al comma 5-quater dello stesso articolo.
Il personale interessato è tenuto a redigere le domande in conformità alle indicazioni e ai modelli forniti in occasione della presentazione delle domande di mobilità e ad utilizzare l'apposito modulo disponibile sul sito del MI nella sezione MOBILITA', corredandolo dei necessari allegati. Per la documentazione da allegare alla domanda si fa riferimento a quanto indicato nell'art. 4 dell'O.M. 182 del 23 marzo 2020.
Le domande sono presentate alla scuola di titolarità e il dirigente scolastico, dopo l'accertamento della esatta corrispondenza fra la documentazione allegata alla domanda e quella elencata, la acquisisce agli atti e l'inoltra entro tre giorni all'Ambito territoriale presso il quale l'interessato chiede il trasferimento e a quello di attuale titolarità.
Successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande non è più consentito integrare o modificare (anche per quanto riguarda l'ordine) le preferenze già espresse. È consentita, tuttavia, la revoca delle domande di movimento presentate o la regolarizzazione della documentazione allegata se pervenuta non oltre il 4 settembre pv. La richiesta di revoca o regolarizzazione della documentazione allegata deve essere presentata all'Ambito territoriale presso il quale l'interessato chiede il trasferimento e a quello di attuale titolarità.
Si fa presente che le domande potranno essere presentate in modalità esclusivamente cartacea tra il 25 ed il 31 agosto pv.
Le operazioni di mobilità straordinaria dovranno concludersi entro il 13 settembre pv..
Salvo quanto previsto nella presente nota trovano applicazione le disposizioni relative al personale ATA di cui all'Ordinanza ministeriale n. 182 del 23 marzo 2020, per quanto compatibile.
Si allega al riguardo il CCNI concernente la mobilità ex art. 58, c.5-quinquies, D.L. 21 Giugno 2013 n. 69, sottoscritto in data 18.8.2020.
Attesa l'acquisizione delle domande in modalità esclusivamente cartacea, si ricorda la normativa contenuta nel D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni e nel regolamento Eu- ropeo n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali.
Allegato - CCNI concernente la mobilità ex art. 58, c.5-quinquies, D.L. 21 Giugno 2013 n. 69.