Ordinanza M.U.R. 03.08.2020, n. 428
1. Il Direttore di ciascuna Istituzione verifica che le domande di trasferimento siano state redatte in conformità agli appositi modelli allegati alla presente Ordinanza e corredate della necessaria documentazione, accertando l'esatta corrispondenza tra la documentazione allegata e quella dichiarata. Dispone, quindi, l'inserimento di tutti i dati nella sezione riservata alle istituzioni.
2. Il punteggio assegnato e le precedenze riconosciute sono resi pubblici nel sito http://afam.miur.it entro la data del 15 settembre al fine di consentire, entro il termine perentorio del 23 settembre, la presentazione di motivate richieste di rettifica o di rinuncia alla domanda al Direttore dell'istituzione. Quest'ultimo, ove ne verifichi la fondatezza, procede alla correzione richiesta, inserendo i relativi dati rettificati nel sistema informatico con la funzione riservata alle Istituzioni. Qualora la richiesta di rettifica non sia accolta ne dà comunicazione all'interessato.
3. Le domande di trasferimento e la relativa documentazione devono essere trattenute agli atti delle Istituzioni per esigenze di istruttoria in caso di contenzioso e per eventuali richieste ai sensi della legge n. 241 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Al fine di realizzare nei termini previsti dalle presenti disposizioni i sopraindicati adempimenti, il direttore dell'istituzione, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge n. 241 del 1990, ha facoltà di differire l'accesso alla documentazione amministrativa.