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Decreto dipartimentale M.I. 15.04.2020, n. 474

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Formula iniziale

Il Direttore Generale

Vista la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali come modificata dalla Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013;

Visto il Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE, come modificato dal Decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento;

Vista l'istanza presentata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite in più Paesi Italia/Svizzera dalla sig.ra Annalisa Ceccarelli;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo n. 206/2007 il quale al comma 3 stabilisce che per i cittadini della Confederazione Svizzera, si applicano gli accordi in vigore con l'Unione europea;

Vista la decisione n.2/2011 del Comitato misto UE-Svizzera istituito dall'art.14 dell'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 30 settembre 2011 che sostituisce il relativo allegato III - relativo al reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206/2007, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

Vista l'attestazione della Conferenza Svizzera dei Direttori Cantonali della Pubblica Educazione (EDK-CDIP-CDPE-CDEP) rilasciata in data 25/04/2017 dalla quale risulta che l'interessata ha conseguito in data 1 luglio 2011 il Diplôme d'enseignemnt pour le degré secondaire I et le écoles de maturité nella HEP- BEJUNE, in Svizzera, che l'autorizza all'insegnamento per il livello secondario I e le scuole di maturità.

Visto l'art. 7 e successive modifiche del già citato decreto legislativo n. 206/2007, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Vista la circolare ministeriale prot. n. 5274 del 7.10.2013 che stabilisce le modalità di accertamento e di documentazione della lingua italiana ai fini del riconoscimento della professione di docente, ai sensi della normativa sopra indicata;

Considerato che l'interessata, cittadina italiana, di madrelingua italiana, possiede la competenza linguistica necessaria, in quanto ha conseguito la formazione secondaria e/o accademica in Italia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, e successive modifiche, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì, che ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. n. 206/2007 e successive modifiche, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post - secondari di durata di almeno quattro anni e al completamento della formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post - secondario;

Tenuto Conto di quanto disposto al comma 3, art. 16 del Decreto legislativo più volte citato n. 206/2007, come modificato dal Decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15;

Ritenuto, ai sensi dei commi 1 e 5 dell'art. 22 del D.lgs. n. 206/2007 e successive modifiche, conformemente al parere tecnico acquisito sulla valutazione della formazione posseduta dall'interessata, che il riconoscimento debba essere subordinato a misure compensative atteso che la formazione professionale attestata verte su materie in parte sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente la cui conoscenza è essenziale all'esercizio della professione regolamentata richiesta;

Verificato ai sensi del comma 6 dell'art. 22 del D.lgs. n. 206/2007 e successive modifiche, che l'esperienza professionale documentata dall'interessata non colma la detta differenza sostanziale;

Rilevato che la prova attitudinale consiste, ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. n. 206/2007 e successive modifiche, in una verifica riguardante le conoscenze, le competenze e le abilità professionali del richiedente effettuata dalle autorità competenti allo scopo di valutare l'idoneità del richiedente ad esercitare una professione regolamentata;

Rilevato che il tirocinio di adattamento consiste, ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. n. 206/2007 e successive modifiche, nell'esercizio di una professione regolamentata sotto la responsabilità di un professionista qualificato, accompagnato eventualmente da una formazione complementare secondo modalità stabilite dalla legge. Il tirocinio è oggetto di una valutazione da parte dell'autorità competente.

Decreta

1 - Il titolo di formazione professionale così composto:

Laurea in Lingue e Letterature Straniere - indirizzo storico culturale - lingua quadriennale inglese - lingua triennale francese, conseguita in data 11/4/2006 presso l'Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo".

- Diplôme d'enseignemnt pour le degré secondaire I et le écoles de maturité dans la/les discipline-s suivante-s le degré secondaire I et le écoles de maturité: anglais, italien (Diploma d'insegnamento per la scuola media superiore di I grado e per le scuole di maturità nelle discipline seguenti: per la scuola media superiore di I grado e per le scuole di maturità: Inglese e Italiano) rilasciato il 1 luglio 2011 da Haute Ecole Pédagogique -Bejune.

posseduto dalla cittadina italiana Annalisa Ceccarelli, nata a Fano il 23 gennaio 1980, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria per la classe di concorso:

A-23 Lingua italiana per discenti di lingua straniera

subordinatamente al superamento di misure compensative, costituite, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. n. 206/2007, da una prova attitudinale o dal compimento di un tirocinio di adattamento a scelta dell'interessata.

La scelta della misura compensativa avrà carattere definitivo e sarà operata con univoca richiesta scritta da inviare al competente Ufficio Scolastico Regionale e Ambito Territoriale di appartenenza.

Le prove delle misure compensative saranno sostenute nella provincia di Pesaro- Urbino, indicata nella domanda dall'interessata.

2 - La prova attitudinale per la classe di concorso A-23 didattica di Lingua italiana per discenti di lingua straniera sarà articolata in una prova scritta e una prova orale:

Prova scritta volta a elaborare una unità di apprendimento finalizzata al potenziamento dell'apprendimento della lingua italiana per discenti di lingua straniera in una classe plurilingue e pluriculturale. L'elaborazione dovrà tenere conto delle caratteristiche socio-culturali e del livello di competenza della lingua italiana dei discenti ed inserirsi nella progettazione curriculare. L'elaborazione dovrà altresì illustrare le metodologie didattiche più idonee al conseguimento degli obiettivi, l'utilizzo di sussidi, le modalità di verifica e i criteri di valutazione, i tempi necessari per le varie fasi, i possibili rapporti interdisciplinari.

Prova orale sui seguenti argomenti:

- I problemi generali relativi alla didattica della Lingua italiana per discenti di lingua straniera in classi plurilingue e pluriculturali: la gestione della classe plurilingue e pluriculturale; le dinamiche della comunicazione didattica; l'apprendimento dell'Italiano L2 per la comunicazione di base e come lingua veicolare di studio (strategie didattiche e tempistica); le diverse metodologie di insegnamento linguistico, le tecniche e le attività per il raggiungimento di diversi risultati di apprendimento in relazione ai bisogni dei soggetti che apprendono e ai contesti di apprendimento; le tecniche di semplificazione e trattamento didattico dei testi; le modalità di verifica e di valutazione; l'utilizzo delle nuove tecnologie dell'informazione; conoscenza della principale letteratura scientifica di riferimento.

- Gli ordinamenti scolastici italiani (Regolamenti, Indicazioni Nazionali, Linee guida dei curricoli dei vari ordini e gradi) e la normativa vigente riguardante l'accoglienza e l'integrazione dei discenti stranieri nella scuola italiana.

Prova orale di Lingua e Letteratura latina sui seguenti argomenti

Momenti fondamentali della storia della letteratura latina, con particolare riferimento ai maggiori rappresentanti e alle loro opere principali. Analisi di testi letterari in lingua latina, in prosa e poesia, con riferimento alle questioni morfo-sintattiche, metriche, retoriche e stilistiche nonché al relativo contesto storico e letterario.

Prova orale di Geografia sui seguenti argomenti

- Elementi di geografia generale ed astronomica.

- Tecniche e strumenti per la lettura e rappresentazione del territorio.

- I fattori umani e naturali che interagiscono nella formazione dei sistemi antropofisici e nella trasformazione del paesaggio geografico; la problematica uomo-ambiente: flora, fauna e condizioni climatiche; risorse naturali, fonti di energia e loro utilizzazione (attività agricole, industriali, artigianali, commerciali); vie di comunicazione; insediamenti umani e movimenti migratori; situazione demografica e qualità della vita; varietà di culture e di forme di organizzazione sociale; trasformazione e tutela del paesaggio come patrimonio naturale e culturale.

- Geografia dell'Europa e del mondo: i territori dei continenti e dei maggiori Paesi e Stati del mondo nelle espressioni fondamentali fisico-politica e socio- economicagli oceani e loro caratteristiche fondamentali; problemi geografici dell'alimentazione nel mondo; lineamenti fisici ed ecologici delle regioni polari nella loro crescente importanza esplorativa, scientifica ed economica; principali organismi di collaborazione internazionale per lo sviluppo e l'evoluzione dei popoli.

La Commissione sarà formata da un Presidente (Dirigente scolastico) e da due docenti della classe di concorso interessata, in possesso dei requisiti previsti per far parte delle commissioni esaminatrici dei concorsi a cattedre.

Il superamento della prova scritta è condizione di ammissione alla prova orale.

In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessata, purché comprovata da valida giustificazione, la prova attitudinale, ai sensi del comma 2bis dell'art. 23 del D.lgs. n. 206/2007 come modificato dal D.lgs. n. 15/2016, potrà essere ripetuta una sola volta, su richiesta della persona interessata, non prima di sei mesi.

3 - Il tirocinio di adattamento, della durata di due anni scolastici, con inizio dall'apertura dell'anno scolastico medesimo, per non meno di 600 ore, si svolgerà presso istituzioni scolastiche dove sono previste attività di potenziamento dell'apprendimento della lingua italiana per discenti di lingua straniera ai sensi del DPR 14 febbraio 2016, n. 19.

Consisterà in esercitazioni d'insegnamento della classe di concorso A23, sotto la guida di un docente con incarico a tempo indeterminato, nell'ambito dell'orario di lezioni.

Al termine del periodo del tirocinio è espressa dal Dirigente Scolastico, sentito l'insegnante supervisore, una relazione motivata della valutazione finale, favorevole o sfavorevole. In detta relazione dovrà essere indicata chiaramente la data di inizio e termine del tirocinio, atteso che con il medesimo si devono colmare le lacune riscontrate nella formazione acquisita dall'interessata, e, conseguentemente, è necessario che sia espletato nell'arco dell'anno scolastico per seguire per intero l'evoluzione di insegnamento della disciplina di riferimento.

In caso di esito sfavorevole, ai sensi del comma 2bis dell'art. 23 del D.lgs. n. 206/2007 come modificato dal D.lgs. n. 15/2016, potrà essere ripetuto una sola volta.

4 - Il giudizio finale motivato della prova attitudinale o del tirocinio, di superamento ovvero di non superamento delle prove sostenute, giudizio da pubblicarsi all'Albo dell'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche e da notificarsi all'interessata, verrà trasmesso dal medesimo Ufficio alla Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per la valutazione del sistema nazionale di istruzione - Ufficio VIII - che, a seguito del superamento della misura compensativa, adotterà il provvedimento di riconoscimento, dalla cui data decorreranno i relativi effetti giuridici.

5 - Si rimette all'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche la cura di ogni necessario adempimento relativo alla tempestiva organizzazione delle misure compensative nei confronti dell'interessata cui verrà comunicato per iscritto, la data di inizio, il luogo e le modalità di svolgimento.

6 - Il presente decreto è suscettibile di ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero al Presidente della Repubblica entro, rispettivamente, i termini di 60 e 120 giorni decorrenti dalla data di notifica.