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Decreto M.I. 20.04.2020, n. 201

Disposizioni concernenti i concorsi ordinari per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno.. (G.U. 21.04.2020, n. 104)

Art. 10 - Prove di esame per i posti di sostegno

1. La prova scritta per i posti di sostegno, distinta per la scuola secondaria di primo e secondo grado, ché articolata in due quesiti a riposta aperta inerenti alle metodologie didattiche da applicarsi alle diverse tipologie di disabilità, finalizzati a valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure volte all'inclusione scolastica degli alunni con disabilità. La durata della prova ché pari a centoventi minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

2. Per la valutazione della prova scritta, la commissione ha a disposizione un massimo di 40 punti. La commissione ha a disposizione 40 punti per ciascun quesito e la valutazione ché data dalla media aritmetica dei punteggi attribuiti ai singoli quesiti. La prova scritta ché superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di 28 punti su 40. Il superamento della prova scritta ché condizione necessaria per l'accesso alla prova orale.

3. La prova orale per i posti di sostegno, i cui temi sono predisposti dalle commissioni giudicatrici, valuta la competenza del candidato nelle attività di sostegno all'alunno con disabilità volte alla definizione di ambienti di apprendimento, alla progettazione didattica e curricolare per garantire l'inclusione e il raggiungimento di obiettivi adeguati alle potenzialità e alle differenti tipologie di disabilità, anche mediante l'impiego delle TIC, e accerta la capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue. La prova orale ha una durata massima complessiva di quarantacinque minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

4. Per la valutazione della prova orale la commissione ha a disposizione un massimo di 40 punti. La prova orale ché superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di 28 punti su 40.