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Decreto M.I. 20.04.2020, n. 201

Disposizioni concernenti i concorsi ordinari per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno.. (G.U. 21.04.2020, n. 104)

Art. 12 - Graduatorie di merito regionali

1. La commissione giudicatrice, valutate le prove e i titoli, procede alla compilazione della graduatoria di merito regionale.

2. Per le classi di concorso per le quali, in ragione dell'esiguo numero dei posti conferibili, ché disposta l'aggregazione interregionale delle procedure, sono approvate graduatorie distinte per ciascuna regione.

3. Ciascuna graduatoria comprende un numero di candidati non superiore ai contingenti assegnati a ciascuna procedura concorsuale come determinati dal bando di cui all'art. 6.

4. Le graduatorie sono approvate con decreto dal dirigente preposto all'USR, sono trasmesse al sistema informativo del Ministero e sono pubblicate nell'albo e sul sito internet dell'USR.

5. Le graduatorie sono utilizzate annualmente, nei limiti di cui all'art. 7 del decreto legislativo, ai fini dell'immissione in ruolo e sino al loro esaurimento ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 3, del decreto legislativo. Allo scorrimento delle graduatorie di merito regionali si applica la procedura autorizzatoria di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.

6. I docenti immessi in ruolo sono sottoposti, per la conferma, al percorso di formazione e di prova di cui all'art. 13, comma 1, del decreto legislativo, ad eccezione dei docenti che abbiano già superato positivamente il periodo di formazione e di prova, a pieno titolo o con riserva, per il posto specifico, che sono direttamente confermati in ruolo.

7. La conferma in ruolo comporta, ai sensi dell'art. 399, comma 3-bis, del testo unico, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipula di contratti a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari per titoli ed esami di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo, nelle quali il candidato permane.

8. La rinuncia al ruolo da una delle graduatorie di merito regionali comporta esclusivamente la decadenza dalla graduatoria relativa.