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Decreto M.I. 20.04.2020, n. 201

Disposizioni concernenti i concorsi ordinari per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno.. (G.U. 21.04.2020, n. 104)

Art. 17 - Condizioni personali ostative all'incarico di presidente e componente delle commissioni

1. Sono condizioni ostative all'incarico di presidente, componente e componente aggregato delle commissioni giudicatrici:

a. avere riportato condanne penali o avere in corso procedimenti penali per i quali sia stata formalmente iniziata l'azione penale;

b. avere in corso procedimenti disciplinari ai sensi delle norme disciplinari dei rispettivi ordinamenti;

c. essere incorsi nelle sanzioni disciplinari previste nei rispettivi ordinamenti;

d. essere stati collocati a riposo da più di tre anni dalla data di pubblicazione del bando e, se in quiescenza, aver superato il settantesimo anno d'età alla medesima data;

e. a partire da un anno antecedente alla data di indizione del concorso, essere componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentanze sindacali unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;

f. avere relazioni di parentela, affinità entro il quarto grado o abituale convivenza con uno o più concorrenti;

g. svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei docenti;

h. essere stati destituiti o licenziati dall'impiego per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata.