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Decreto M.I. 20.04.2020, n. 201

Disposizioni concernenti i concorsi ordinari per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno.. (G.U. 21.04.2020, n. 104)

Art. 7 - Istanze di partecipazione ai concorsi

1. I candidati possono presentare istanza di partecipazione, a pena di esclusione, in un'unica regione. Ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto legislativo, i candidati in possesso dei requisiti previsti all'art. 3 e, in via transitoria, all'art. 20, commi 1 e 3, indicano nella domanda di partecipazione per quali contingenti di posti, avendone i titoli specifici, intendono concorrere. Ciascun candidato può concorrere in una sola regione e per una sola classe di concorso, distintamente per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, nonché per le distinte e relative procedure sul sostegno. Il candidato concorre per più procedure concorsuali mediante la presentazione di un'unica istanza con l'indicazione delle procedure concorsuali cui intenda partecipare.

2. I candidati presentano l'istanza di partecipazione ai concorsi esclusivamente a mezzo delle apposite funzioni rese disponibili nel sistema informativo del Ministero, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione e saranno considerate irricevibili.