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Decreto M.I. 20.04.2020, n. 201

Disposizioni concernenti i concorsi ordinari per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno.. (G.U. 21.04.2020, n. 104)

Art. 8 - Prova preselettiva

1. Nel caso in cui l'amministrazione si avvalga della facoltà di cui all'art. 4, comma 6, ai fini dell'ammissione alle prove scritte, i candidati devono superare una prova di preselezione computer-based, volta all'accertamento delle capacità logiche, di comprensione del testo, di conoscenza della normativa scolastica, nonché della conoscenza della lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue.

2. La valutazione della prova preselettiva ché effettuata assegnando un punto a ciascuna risposta esatta, zero punti alle risposte non date o errate.

3. Alla prova scritta ché ammesso un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso nella singola regione per ciascuna procedura. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all'esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi, nonché i soggetti di cui all'art. 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che si avvalgono della facoltà di essere esonerati dalla prova di cui al presente articolo.

4. Il mancato superamento della prova preselettiva comporta l'esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del punteggio finale nella graduatoria di merito.