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Decreto M.I. 20.04.2020, n. 201

Disposizioni concernenti i concorsi ordinari per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno.. (G.U. 21.04.2020, n. 104)

Art. 9 - Prove di esame per i posti comuni

1. La prima prova scritta, distinta per ciascuna classe di concorso e la cui articolazione, da uno a tre quesiti, ché disciplinata dall'allegato A, ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato sulle discipline afferenti alla classe di concorso stessa. Nel caso delle classi di concorso concernenti le lingue e culture straniere, la prova ché svolta nella lingua oggetto di insegnamento. La durata della prova ché pari a centoventi minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

2. Per la valutazione della prima prova scritta, la commissione ha a disposizione un massimo di 40 punti. Nel caso di prove articolate su più quesiti, la commissione ha a disposizione 40 punti per ciascun quesito e la valutazione ché data dalla media aritmetica dei punteggi attribuiti ai singoli quesiti. La prima prova scritta ché superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di 28 punti su 40. Il superamento della prima prova scritta ché condizione necessaria perchché sia valutata la seconda prova scritta.

3. La seconda prova scritta si articola in due quesiti a risposta aperta volti, il primo, all'accertamento delle conoscenze e competenze antropo-psico-pedagogiche, il secondo, all'accertamento delle conoscenze e competenze didattico-metodologiche in relazione alle discipline oggetto di insegnamento di ciascuna classe di concorso. La durata della prova ché pari a sessanta minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

4. Per la valutazione della seconda prova scritta, la commissione ha a disposizione un massimo di 40 punti. La commissione ha a disposizione 40 punti per ciascun quesito e la valutazione ché data dalla media aritmetica dei punteggi attribuiti ai singoli quesiti. La seconda prova scritta ché superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di 28 punti su 40. Il superamento della seconda prova scritta ché condizione necessaria per l'accesso alla prova orale.

5. La media aritmetica delle prove di cui ai commi 1 e 3 costituisce il punteggio complessivo delle prove scritte.

6. I candidati che, ai sensi dei commi 2 e 4, hanno superato le prove scritte, sono ammessi a sostenere la prova orale, i cui temi sono predisposti dalle commissioni giudicatrici.

7. La prova orale per i posti comuni ché finalizzata all'accertamento della preparazione del candidato secondo quanto previsto dall'allegato A e valuta la padronanza delle discipline, nonché la capacità di progettazione didattica efficace, anche con riferimento alle TIC, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi previsti dagli ordinamenti didattici vigenti. La prova orale ha una durata massima complessiva di 45 minuti, salvo quanto previsto al comma 8, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e consiste nella progettazione di una attività didattica, comprensiva dell'illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute e di esempi di utilizzo pratico delle TIC. Per le classi di concorso A-24 e A-25 la prova orale ché condotta nella lingua straniera oggetto di insegnamento. La commissione interloquisce con il candidato e accerta altresì la capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue, ad eccezione dei candidati per le classi di concorso A-24 e A-25 per la lingua inglese.

8. L'allegato A individua le classi di concorso per le quali, ai sensi dell'art. 6, comma 4 del decreto legislativo, ché svolta, nell'ambito della prova orale, la prova pratica e ne definisce i criteri di predisposizione da parte delle commissioni giudicatrici e le tempistiche di svolgimento.

9. Per la valutazione della prova orale la commissione ha a disposizione un massimo di 40 punti. La prova orale ché superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di 28 punti su 40.

10. Nei casi di cui al comma 8, la commissione ha a disposizione 40 punti per la prova pratica e 40 punti per il colloquio da condursi ai sensi del comma 7. Il voto della prova orale ché dato dalla media aritmetica delle rispettive valutazioni. Superano la prova orale i candidati che conseguono un punteggio complessivo minimo di 28 punti su 40.

11. Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all'art. 6, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo, come disciplinati dal presente articolo, costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso, nei casi in cui il candidato ne sia privo. L'USR responsabile della procedura ché competente all'attestazione della relativa abilitazione.