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Decreto M.I. 21.04.2020, n. 497

Procedura straordinaria, per esami, finalizzata all'accesso ai percorsi di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune. (G.U. 28.04.2020, n. 34)

Art. 12 - Elenchi regionali di aspiranti all'abilitazione

1. La commissione, preso atto e verbalizzato il risultato della prova scritta, procede alla compilazione di elenchi non graduati, distinti per classe di concorso, in cui sono inclusi i soggetti che hanno conseguito alla prova di cui all'art. 11 il punteggio minimo di 42 punti su 60. Gli elenchi non graduati, approvati per ogni regione con decreto dal dirigente preposto all'USR, sono trasmessi al sistema informativo del Ministero e sono pubblicati nell'albo e sul sito internet dell'USR.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono inseriti nell'elenco non graduato di cui all'art. 1, comma 9, lettera e) del decreto-legge e acquisiscono l'abilitazione al compimento di quanto previsto dall'art. 1, comma 13, lettera c), del predetto decreto-legge, a decorrere dall'anno scolastico 2020/21, su tutto il territorio nazionale.

3. Il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento non dà diritto a essere assunti alle dipendenze dello Stato.