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Decreto M.I. 21.04.2020, n. 497

Procedura straordinaria, per esami, finalizzata all'accesso ai percorsi di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune. (G.U. 28.04.2020, n. 34)

Art. 2 - Requisiti di ammissione

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge, la partecipazione alla procedura disciplinata dal presente decreto è riservata ai soggetti, ivi compresi i soggetti che partecipano alla procedura di cui all'art. 1, comma 2 del decreto-legge che, congiuntamente, alla data prevista per la presentazione della domanda, posseggono i seguenti requisiti:

a. tra l'anno scolastico 2008/2009 e l'anno scolastico 2019/2020 hanno svolto, su posto comune o di sostegno, in qualunque grado di istruzione, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell'art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il servizio svolto su posto di sostegno, anche in assenza di specializzazione, è considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria per la classe di concorso, fermo restando quanto previsto alla lettera b). I soggetti che raggiungono le tre annualità di servizio prescritte unicamente in virtù del servizio svolto nell'anno scolastico 2019/2020 partecipano con riserva alla procedura straordinaria. La riserva è sciolta negativamente qualora il servizio relativo all'anno scolastico 2019/2020 non soddisfi le condizioni di cui al predetto art. 11, comma 14, entro il 30 giugno 2020;

b. hanno svolto almeno una annualità di servizio, tra quelle di cui alla lettera a), nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di partecipare. Il servizio prestato sulla classe di concorso A-29 è ritenuto valido ai fini della partecipazione per la classe di concorso A-30 e il servizio prestato sulla classe di concorso A-66 è ritenuto valido ai fini della partecipazione alla classe di concorso A-41, purché congiunto al possesso del titolo di studio di cui alla lettera c;

c. posseggono il titolo di studio previsto dall'art. 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, coerente con la classe di concorso richiesta, fermo restando quanto previsto dall'art. 22, comma 2, del predetto decreto con riferimento alle classi di concorso a posti di insegnante tecnico-pratico, individuate dal decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 come modificato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, ovvero posseggono i titoli di studio previsti per la fase transitoria dall'allegato E al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, con riferimento alle classi di concorso a posti nei licei musicali e coreutici relativi agli insegnamenti di nuova istituzione, secondo quanto disposto alle note 1, 2, 3 e 4 alla specifica tabella.

2. I docenti di ruolo delle scuole statali possono partecipare alla procedura, in deroga al requisito di cui al comma 1, lettera b), purché in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e c);

3. Il servizio di cui al comma 1, lettere a) e b), è valido solo se prestato, anche cumulativamente:

a. presso le istituzioni statali e paritarie;

b. nell'ambito dei percorsi di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale, purché, nel caso dei predetti percorsi, il relativo servizio sia stato svolto per la tipologia di posto o per gli insegnamenti riconducibili alle classi di concorso di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 e successive modificazioni, incluse le classi di concorso ad esse corrispondenti ai sensi del medesimo art. 2.

4. Sono ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito all'estero il titolo di accesso alla classe di concorso, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento ai sensi della normativa vigente, entro il termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura. La riserva si scioglie positivamente a far data dall'adozione del provvedimento di riconoscimento adottato dalla competente struttura ovvero, in caso di diniego, con l'esclusione dalla procedura o depennamento dall'elenco di cui all'art. 12.

5. I candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l'USR responsabile della procedura dispone l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura stessa.