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Decreto M.I. 21.04.2020, n. 497

Procedura straordinaria, per esami, finalizzata all'accesso ai percorsi di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune. (G.U. 28.04.2020, n. 34)

Art. 7 - Commissioni

1. La commissione preposta alla procedura, unica per ogni USR, è presieduta da un professore universitario o da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico ed è composta da due docenti.

2. I docenti delle istituzioni scolastiche statali che aspirano ad essere nominati componenti delle commissioni di cui al presente decreto devono essere docenti confermati in ruolo, con almeno cinque anni di servizio, ivi compreso il preruolo, prestato nelle istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione. I docenti AFAM che aspirano ad essere nominati componenti delle commissioni giudicatrici devono aver prestato servizio nel ruolo per almeno cinque anni.

3. Costituisce criterio di precedenza nella nomina a componente delle commissioni di valutazione il possesso di almeno uno dei seguenti titoli:

a. dottorato di ricerca; diploma di specializzazione; diploma di perfezionamento equiparato per legge o per statuto e ricompreso nell'allegato 4 nel decreto del Direttore Generale per il personale della scuola 31 marzo 2005; attività di ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, ovvero dell'art. 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005 n. 230, ovvero dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; abilitazione scientifica nazionale a professore di prima o seconda fascia, in settori disciplinari coerenti con la tipologia di insegnamento;

b. aver svolto attività di docente supervisore o tutor organizzatore o tutor coordinatore presso i percorsi di abilitazione all'insegnamento secondario o aver ricoperto incarichi di docenza presso i predetti corsi;

c. diploma di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità;

d. diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di 1 o 2 livello con esame finale, nell'ambito dei bisogni educativi speciali.

4. Il presidente e i componenti della commissione sono individuati dal dirigente preposto all'USR sulla base delle domande pervenute.

5. Alla commissione è assegnato un segretario, individuato tra il personale amministrativo appartenente alla seconda area o superiore, ovvero alle corrispondenti aree del comparto istruzione e ricerca, secondo le corrispondenze previste dalla tabella n. 9, relativa al comparto scuola, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2015.

6. La composizione della commissione è tale da garantire la presenza di entrambi i sessi, salvi i casi di motivata impossibilità.

7. I compensi riconosciuti ai presidenti e ai componenti delle commissioni sono disciplinati ai sensi della normativa vigente.

8. La commissione prende atto del risultato delle prove scritte e procede alla compilazione degli elenchi di cui all'art. 12.