Decreto M.I. 21.04.2020, n. 499
1. Qualora, sulla base del numero delle domande di partecipazione, a livello regionale e per ciascuna distinta procedura, il numero dei candidati sia superiore a quattro volte il numero dei posti messi a concorso e comunque non inferiore a 250, l'amministrazione può avvalersi della facoltà di procedere all'espletamento di una prova di preselezione computer-based. Tale prova, comune alle diverse procedure concorsuali è volta all'accertamento delle capacità logiche, di comprensione del testo, di conoscenza della normativa scolastica, nonché della conoscenza della lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.
2. I candidati ammessi a ciascuna sessione hanno a disposizione una postazione informatica, da utilizzare per lo svolgimento della prova.
3. La prova è costituita da 60 quesiti a risposta multipla con quattro opzioni di risposta, di cui una sola corretta, così ripartiti:
a) capacità logiche: 20 domande;
b) capacità di comprensione del testo: 20 domande;
c) conoscenza della normativa scolastica: 10 domande;
d) conoscenza della lingua inglese: 10 domande.
4. I quesiti sono estratti da una banca dati resa nota tramite pubblicazione sul sito del Ministero almeno 20 giorni prima dell'avvio delle sessioni di preselezione.
5. La prova ha una durata di 60 minuti ed è valutata ai sensi del successivo comma 6.
6. La valutazione della prova preselettiva è effettuata assegnando 1 punto a ciascuna risposta esatta, zero punti alle risposte non date o errate.
7. Sono ammessi alla prova scritta, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del Decreto Ministeriale un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso nella singola regione per ciascuna procedura. Sono, altresì, ammessi alla prova scritta coloro che, all'esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi, nonché i soggetti di cui all'art. 20, comma 2-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
8. Resta fermo quanto previsto all'art. 5, commi 3 e 4 del presente decreto.
9. Durante lo svolgimento della prova i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, appunti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, strumenti di calcolo, telefoni portatili e strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati. è fatto, altresì, divieto ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza e con i componenti della commissione esaminatrice. In caso di violazione è disposta l'immediata esclusione dal concorso.
10. Il mancato superamento della prova preselettiva comporta l'esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale nella graduatoria di merito.