Decreto M.I. 23.04.2020, n. 510
1. Gli aspiranti presidenti e componenti, inclusi i membri aggregati delle commissioni giudicatrici presentano istanza per l'inserimento nei rispettivi elenchi al dirigente preposto all'USR, secondo le modalità e i termini di cui al presente articolo.
2.Nell'istanza gli aspiranti indicano le procedure concorsuali alle quali, avendone i titoli, intendono candidarsi. L'istanza è presentata, a pena di esclusione, unicamente per la regione sede di servizio o, nel caso di aspiranti collocati a riposo, in quella di residenza.
3. Gli aspiranti possono presentare l'istanza di cui al comma 1 secondo la tempistica e le modalità indicate con avviso della Direzione generale competente.
4. Nell'istanza, nella quale deve essere chiaramente indicato l'USR responsabile della nomina delle commissioni alle quali si intende partecipare, gli aspiranti, a pena di esclusione, devono dichiarare, sotto la loro responsabilità e consapevoli delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
a. per gli aspiranti presidenti delle commissioni, il possesso dei requisiti di cui all'art. 8;
b. per gli aspiranti componenti e membri aggregati, il possesso dei requisiti di cui all'art. 9;
c. l'insussistenza di tutte le condizioni personali ostative di cui all'art. 10. La dichiarazione relativa alla situazione prevista dall'art. 10, comma 1, lettera f) è resa dall'aspirante all'atto di insediamento della commissione ovvero della eventuale surroga;
d. nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo di po
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