Decreto M.I. 23.04.2020, n. 510
1. I titoli valutabili sono quelli previsti dalla tabella di cui all'Allegato D e devono essere conseguiti o, laddove previsto, riconosciuti entro la data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione, fermo restando quanto previsto all'art. 2, comma 1, lettera a), comma 3 e comma 4 in merito al possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura concorsuale.
2. La commissione di valutazione assegna ai titoli un punteggio massimo complessivo di 20 punti. Costituiscono oggetto di valutazione da parte della commissione esclusivamente i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Ai fini di quanto previsto al comma 2, il candidato che ha superato la prova scritta presenta al dirigente preposto al competente USR i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione, non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva. La presentazione deve essere effettuata entro e non oltre quindici giorni dalla pubblicazione degli esiti della prova scritta.
4. L'Amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto della dichiarazione di cui al comma 2, ai sensi dell'art. 71 del citato DPR n. 445 del 2000. Le eventuali dichiarazioni presentate in modo incompleto o parziale possono essere successivamente regolarizzate entro i termini stabiliti dal competente USR. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.