Decreto M.I. 23.04.2020, n. 510
1. La commissione di valutazione, preso atto del risultato della prova scritta e valutati i titoli, procede alla compilazione della graduatoria regionale ai fini dell'immissione in ruolo.
2. Per le classi di concorso per le quali, in ragione dell'esiguo numero dei posti conferibili, è disposta l'aggregazione territoriale delle procedure secondo lo schema di cui all'Allegato B del presente decreto, sono approvate graduatorie distinte per ciascuna regione.
3. Ciascuna graduatoria regionale finalizzata all'immissione in ruolo, distinta per classe di concorso, grado di istruzione, tipologia di posto, comprende un numero di candidati non superiore ai contingenti assegnati a ciascuna procedura concorsuale, come determinati nella previsione di cui all'Allegato A del presente bando.
4. Le graduatorie sono approvate con decreto dal dirigente preposto all'USR, sono trasmesse al sistema informativo del Ministero e sono pubblicate nell'albo e sul sito internet dell'USR.
5. Le graduatorie sono utilizzate annualmente ai fini dell'immissione in ruolo sui ventiquattromila posti, a partire dall'anno scolastico 2020/2021, per un triennio, e anche successivamente, ove necessario, all'anno scolastico 2022/2023, sino al loro esaurimento, nel rispetto del limite di cui all'art. 1, comma 1 del presente bando.
6. Allo scorrimento delle graduatorie di merito regionali si applica la procedura autorizzatoria di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.
7. Successivamente alla redazione della graduatoria di merito, la commissione procede, altresì, per i posti comuni, alla compilazione di
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