Decreto M.I. 23.04.2020, n. 510
1. Le commissioni giudicatrici dei concorsi sono presiedute da un professore universitario o da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico e sono composte da due docenti.
2. Il presidente, i componenti e i membri aggregati devono possedere rispettivamente i requisiti di cui agli articoli 8 e 9 e sono individuati ai sensi dell'art. 11..
3. Per il presidente, ciascun componente e i membri aggregati è prevista la nomina di un supplente.
4. A ciascuna commissione è assegnato un segretario, individuato tra il personale amministrativo appartenente alla seconda area o superiore, ovvero alle corrispondenti aree del comparto istruzione e ricerca, secondo le corrispondenze previste dalla tabella n. 9, relativa al comparto scuola, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2015.
5. Qualora il numero dei candidati che hanno sostenuto le prove di cui all'art. 13, commi 2, 3 e 4 sia superiore alle cinquecento unità, la commissione è integrata, per ogni gruppo o frazione di cinquecento concorrenti, con altri tre componenti, oltre i membri aggregati, compresi i supplenti, individuati nel rispetto dei requisiti e secondo le modalità previste per la commissione principale. Alle sottocommissioni, è preposto il presidente della commissione originaria, che a sua volta è integrata da un altro componente e si trasforma in sottocommissione, in modo che il presidente possa assicurare il coordinamento di tutte le sottocommissioni così costituite.
6. Si procede alla nomina, contestualmente alla formazione della commissione, in qualità di membri aggregat
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